Poesie e canzoni per un amore
La legge e il copyleft
Dallo scorso 3 ottobre in internet non si può più riportare il testo di un qualsiasi articolo tratto da un qualsiasi sito o giornale, pur citando la fonte.
Per poterlo fare occorre pagare un compenso all'editore. E se non lo si fa le sanzioni sono salatissime.
Fino al giorno prima del decreto il copyleft era ammesso sul web con la sola restrizione di citare rigorosamente la fonte editoriale e l'autore del pezzo.
Non è facile trovare la disposizione che introduce il pizzo degli editori sulle rassegne stampa: per scovarla non basta leggere l'intero testo della finanziaria, ma va esaminato l'articolo 32 del capo IX del decreto legge 262 del 3 ottobre 2006, collegato alla finanziaria ed entrato già in vigore il 3 ottobre scorso. Chi riesce ad arrivare alla fine di questo labirinto giuridico scopre che il decreto modifica la legge sul diritto d'autore all'articolo 65, stabilendo che "i soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le modalità di riscossione sono determinate sulla base di accordi tra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni di categoria interessate. Sono escluse dalla cooresponsione del compenso le amministrazioni pubbliche".
